Con l’Ocm Vino Investimenti 2020 – 2021 è possibile richiedere contributi per impianto di nuovi vigneti, ristrutturazione vigneti, finanziamenti di attrezzature per cantine vinicole e allestimento sale degustazione.
Il nuovo Regolamento Unico n.53 pubblicato da Agea nel giugno scorso, e relativo agli stanziamenti previsti dalla misura Ocm Vino Investimenti 2020 – 2021 sarà fruibile fino al 23 novembre 2020.
I fondi Ocm Vino Investimenti sono contributi riservati alle cantine vitivinicole per la copertura economica di progettualità annuali o biennali. La dotazione economica stanziata da Agea è diversa da regione a regione, in base al numero pro-capite di aziende presenti sul territorio e delle richieste medie inoltrate.
Le disponibilità di quest’anno per le singole regioni variano da 15 milioni di euro per la regione Sicilia, ai 5 milioni di euro per l’Emilia Romagna. Tra le spese ammissibili anche l’impianto di nuovi vigneti o la ristrutturazione di impianti già esistenti (con particolare riguardo per quelli storici ed eroici), l’acquisto di attrezzature, l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili e l’innovazione digitale.
Ocm Investimenti: chi può partecipare
Possono concorrere alla richiesta di fondi Ocm Vino Investimenti, in forma privata o associata:
- aziende di produzione di mosto di uve, ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite da soci;
- cantine produttrici di vino ottenuto mediante mosti e medesime uve;
- aziende che elaborino, affinino o confezionino vini conferiti da soci, ad esclusione di quelle che effettuano la sola attività di commercializzazione del prodotto;
- aziende produttrici di vino mediante l’impiego di proprie uve, per realizzare ex novo impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, anche ai fini della commercializzazione.
La domanda in forma associata può essere presentata da soggetti collettivi o capofila, anche non ancora costituiti. Gli aderenti devono sottoscrivere un impegno ad associarsi qualora l’esito dell’istruttoria risulti ammesso. La cordata dovrà avere come finalità la gestione del punto vendita finanziato e una durata di mantenimento di 5 anni.
Quali sono le spese ammissibili
Regioni e Province autonome possono adottare specifici provvedimenti attuativi per stabilire criteri di priorità, condizioni di ammissibilità, tempistiche e rispetto delle norme previste. È possibile concorrere al finanziamento con progetti annuali o biennali.
Per i progetti annuali, la richiesta è di pagamento a collaudo e impegno di pagamento saldo alla presentazione della domanda (a progetto concluso), non oltre la data del 31 agosto 2021, o termine stabilito dall’ufficio regionale preposto (se anticipato rispetto al bando);
Per progetti biennali, la richiesta di pagamento è a collaudo o anticipata, con la presentazione di polizza fideiussoria e impegno al saldo, al netto dell’anticipo percepito, entro la data del 15 luglio 2022, o come stabilito dal regolamento regionale. I massimali di spesa variano a seconda della regione, ed è possibile presentare domanda anche per via telematica.
Le spese considerate ammissibili dal bando comprendono:
- ristrutturazioni edili, costruzione, riadattamento o acquisto immobili;
- impianto o restauro di vigneti;
- acquisto di impianti e attrezzature per l’esposizione, la degustazione e la vendita del prodotto;
- acquisto di elementi di arredo per punti vendita, solo se ubicati all’interno del sito di produzione e con presenza di sala degustazione;
- acquisto di programmi, piattaforme e attrezzature informatiche utili alla digitalizzazione dei punti vendita (purché non ubicati all’interno delle unità di trasformazione e produzione del prodotto);
L’acquisto di immobili è coperto dal bando per un valore massimo del 30% del valore di spesa ammissibile, purché alle seguenti condizioni:
- l’immobile deve essere interessato da migliorie sostanziali una volta acquisito, con ristrutturazioni, allestimenti e/o trasformazione in punto vendita;
- non deve essere stato oggetto di altri finanziamenti pubblici nel corso degli ultimi 10 anni;
- non deve essere nelle disponibilità di soci, soggetti collegati all’azienda richiedente o paranti entro il secondo grado.
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